Oggetti rinvenuti

Oggetti rinvenuti regolamentazione: art 70 regolamento di Polizia Urbana ed igiene dell'Abitato.

  1. I proprietari di oggetti, di somme di danaro o di valori in genere trovati e depositatipresso gli Uffici comunali ai sensi degli art. 927 e seguenti del C.C.,al momento del ritiro degli stessi sono tenuti al pagamento di € 10,00 a titolo di rimborso spese diregistrazione, nel caso sia stata effettuata attività di ricerca, individuazione delproprietario dei beni smarriti;

  2. Per il ritiro degli oggetti, somme di danaro o valori in genere devono essere corrisposti al Comune i diritti di custodia, per periodi superiori all’anno, come di seguito specificati: 10% per valori non superiori a € 50,00 20% per valori superiori a € 50,00 In ogni caso tali diritti non possono superare la somma di € 25,00;

  3. Per gli animali rinvenuti è dovuto il rimborso delle spese di mantenimento, di custodia,visite veterinarie, stabiliti al comma 2 del presente articolo;

  4. Allo scadere del termine di cui all’art. 929 del C.C., se il ritrovatore, entro due mesi dall’avviso notificatogli, ritira quanto da lui rinvenuto, è tenuto al pagamento delle spese e dei diritti di cui ai precedenti commi. Nel caso non avvenisse il ritiro entro detto termine, il Comune procede d’ufficio alla alienazione degli stessi ed all’incameramento del ricavo. Le somme di danaro in qualsiasi divisa non ritirate dal ritrovatore entro lo stesso termine di due mesi dalla data dell’apposito avviso parimenti notificato, vengono incamerate dal Comune.

Elenco oggetti rinvenuti non restituiti nel periodo