Servizio elettorale

Responsabile del Settore Coordinamento Amministrativo
Dott.ssa Isabella Cerisola
Responsabile Unità Organizzativa Demografici
Sig.ra Rosalba Patrone
Responsabile Servizio Elettorale
Sig. Bruni Fabio

Tel. 010 9170213

elettorale@comune.cogoleto.ge.it

 

Voto degli elettori temporaneamente all'estero per motivi di lavoro, studio o cure mediche e dei familiari conviventi

Relativamente alle Elezioni Politiche del 4 marzo 2018 l’elettore italiano ed i suoi familiari conviventi che, per motivi di lavoro, studio o cure mediche, si trovino temporaneamente fuori dal territorio nazionale per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricada la data di votazione ha la facoltà di optare, per il voto per corrispondenza (opzione che resta valida solamente per una consultazione elettorale) entro mercoledì 31 gennaio 2018 utilizzando apposito modulo predisposto dal Ministero degli Affari Esteri che potrà essere reperito presso i consolati, i Comuni di residenza oppure in via informatica sul sito del predetto Ministero www.esteri.it o sul sito internet del proprio Ufficio consolare, del Comune di iscrizione elettorale o Prefettura di competenza.

Il modello riportante la richiesta di opzione dovrà essere trasmesso, necessariamente corredato di copia di documento d’identità dell’elettore in corso di validità, all’Ufficio Consolare operante nella circoscrizione di domicilio temporaneo oppure direttamente al Comune d’iscrizione elettorale, per posta, telefax, posta elettronica anche non certificata o mediante consegna a mano anche da persona diversa dall’interessato.

Qualora l’opzione venga inviata per posta, l’elettore ha l’onere di accertare la ricezione, da parte dell’Ufficio consolare o comunale, entro il termine prescritto.

L'opzione può essere revocata con le medeside modalità ed entro gli stessi termini previsti per il suo esercizio.

 Si ricorda che in caso di mancato o tardivo esercizio della facoltà di optare per il voto all’estero per corrispondenza l’elettore per esprimere il proprio voto dovrà rimpatriare e recarsi presso la sezione elettorale di iscrizione.

 

 

Richiesta copia liste elettorali su supporto informatico

L’accesso alle liste elettorali è consentito per finalità di applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo e passivo, studio, ricerca statistica, scientifica o storica, carattere socio-assistenziale, per il perseguimento di un interesse collettivo.

La richiesta deve essere dettagliatamente motivata.

Il rilascio delle liste elettorali avviene solo su supporto informatico (CD) e non cartaceo, in applicazione del D. Lgs. 196/03 (esenti i Consiglieri Comunali ai sensi artt. 9 co. 3 dello Statuto e 24 del Regolamento Consiglio Comunale) ed è assoggettato al pagamento di Euro 200,20.

                Documenti allegati:  Modulo richiesta copia liste elettorali

 

Certificato di iscrizione nelle liste elettorali

Il Certificato di iscrizione nelle liste elettorali viene rilasciato dal Comune di iscrizione dell’interessato e può anche non coincidere con il Comune di residenza. E’ valido 6 mesi.

Costo e modalità di pagamento

Il rilascio del certificato è soggetto al pagamento dei diritti comunali e della marche da bollo, dove richiesto in base all’uso. Il rilascio del certificato per la presentazione delle candidature è esente da ogni diritto.

N.B.: Il Certificato di iscrizione nelle liste elettorali non è autocertificabile.

 

Certificato di godimento dei diritti politici

Il certificato serve a dimostrare di essere iscritti nelle liste elettorali e di poter esercitare il diritto di voto. Viene rilasciato dal Comune di residenza dell’interessato (anche se si tratta di certificato storico).

Validità:

-6 mesi per il certificato

– illimitata per il certificato storico

N.B.: in caso di documentazione da produrre alla Pubblica Amministrazione e ai gestori o esercenti pubblici servizi, il certificato può essere sostituito da un’autocertificazione che non necessita di autentica di firma, anche nel caso in cui non sia apposta alla presenza del dipendente addetto alla sua ricezione.

Costo e modalità di pagamento

Il rilascio del certificato è soggetto al pagamento dei diritti comunali e delle marche da bollo, dove richiesto in base all’uso.

 

 

Voto domiciliare

Riferimenti normativi: D.L. 03.01.06 n. 1 convertito con modifiche nella Legge 27 gennaio 2006, n. 22 ”Voto domiciliare per elettori in dipendenza vitale da apparecchiature elettromedicali” e Legge n. 46 del 07/05/09 “Estensione del diritto di voto domiciliare ad altre categorie di elettori intrasportabili”.

Destinatari della normativa:

Gli elettori che si trovano in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali o sono intrasportabili in quanto affetti da gravissime infermità possono richiedere di votare presso il domicilio.

L’istanza per il voto domiciliare va presentata all’ufficio Elettorale non oltre il quindicesimo giorno antecedente la data delle Elezioni ed è valida esclusivamente per quella consultazione elettorale.

Ambito di applicazione: qualsiasi tipo di consultazione elettorale o referendaria

Cosa deve fare l’elettore: far pervenire al Sindaco (Ufficio Elettorale) la volontà di votare presso l’abitazione in cui dimora all’interno del Comune di residenza o in un Comune diverso da quello di iscrizione nelle liste elettorali non oltre il quindicesimo giorno antecedente la data della votazione. La dichiarazione dovrà contenere l’indirizzo completo ed un recapito telefonico per ogni eventuale comunicazione in merito.

Cosa si deve allegare alla domanda:

  • Certificato medico rilasciato dalla ASL (Azienda Sanitaria Locale) in data non anteriore al 45° giorno antecedente la votazione dal quale risulti espressamente l’esistenza di “infermità fisica che comporti la dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali e che sia tale da impedire all’elettore di recarsi al seggio” o la sussistenza in capo all’elettore delle condizioni di infermità di cui al comma 1, dell’art. 1 della Legge n. 46/09 con prognosi di almeno 60 giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato;
  • Copia della tessera elettorale

Documenti allegati:  Modulo richiesta voto domiciliare

 

  

Per la richiesta di certificato medico attestante l’infermità, l’elettore potrà inoltrarla per:

- posta (raccomandata A/R) presso ASL 3 “Genovese” – U.O. MEDICINA LEGALE DIREZIONE – Via Bertani, n. 4 – 16125  GENOVA;

- per e-mail: medicina.legale@asl3.liguria.it

- per fax: 010/8498753

 Documenti allegati: Modulo richiesta alla ASL di visita domiciliare per il voto

Ulteriori informazioni potranno essere richieste al seguente numero telefonico: 010/8499106 (dal lunedì al venerdì, esclusi i festivi con orario 9.00 – 13.00).

 

Voto assistito

Riferimenti normativi: Legge 5 febbraio 2003, n. 17 – Nuove norme per l’esercizio del diritto di voto da parte degli elettori affetti da grave infermità.

Destinatari della normativa:

L’elettore che ha diritto a questa agevolazione presenta un impedimento fisico (non vedente, amputato alle mani, affetto da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità) tale da rendere impossibile l’esercizio autonomo del voto, senza l’assistenza in cabina di un accompagnatore di fiducia.

Requisiti dell’accompagnatore:

  • deve essere stato liberamente scelto dall’interessato;
  • non può esercitare tale funzione per altri elettori impediti in quella Elezione;
  • deve essere elettore in qualsiasi Comune italiano.

Ambito di applicazione: qualsiasi tipo di consultazione elettorale o referendaria

Cosa deve fare l’elettore: far pervenire al Sindaco (Ufficio Elettorale) la dichiarazione di volersi avvalere dell’annotazione permanente sulla propria tessera elettorale della sigla AVD (diritto voto assistito). Tale richiesta può essere presentata in qualsiasi periodo dell’anno. L’annotazione della sigla AVD sulla tessera ha validità illimitata e non è necessario nessun ulteriore adempimento.

Cosa si deve allegare alla domanda:

  • Certificato medico rilasciato dalla ASL (Azienda Sanitaria Locale) dal quale risulti l’esistenza di “infermità fisica che impedisca all’elettore di esprimere il voto senza l’aiuto di un altro elettore”;
  • la tessera elettorale in originale sulla quale verrà apposto il timbro specifico;
  • un documento di riconoscimento valido.

Se la dichiarazione è presentata da altra persona sono necessari:

  • la fotocopia del documento d’identità del richiedente il voto assistito;
  • la tessera elettorale in originale dell’elettore impedito;
  • un documento d’identità del delegato.

Nel caso in cui la richiesta dell’annotazione permanente venga presentata da elettore non vedente è sufficiente l’esibizione del libretto nominativo di pensione rilasciato da l’I.N.P.S. (in precedenza dal Ministero dell’Interno) nel quale sia indicata la categoria “Ciechi civili” ed uno dei relativi codici attestanti la cecità assoluta (06.07.10.11.15.18 e 19).

Documenti allegati:  Modulo richiesta voto assistito presentato dall’interessato (all. A)

                                       Modulo richiesta voto assistito presentato da altra persona (all. B)

 

Tessera elettorale

La tessera elettorale è valida per diciotto consultazioni (compresi i turni di ballottaggio) e svolge le medesime funzioni del precedente certificato elettorale.

La tessera è strettamente personale e deve essere esibita al Presidente di Seggio unitamente ad un documento d’identità. Ha carattere permanente, è contrassegnata da un numero, contiene i dati anagrafici del titolare, il luogo di residenza ed il numero e la sede alla sezione nella quale l’elettore voterà.

 

Duplicato tessera elettorale

Per ottenere un duplicato di tessera elettorale l’elettore deve rivolgersi all’Ufficio Elettorale comunale munito di documento d’identità in corso di validità e compilare  un modulo fornito dall’Ufficio Elettorale:

  • in caso di smarrimento l’elettore deve anche compilare un’autocertificazione di avvenuto smarrimento;
  • in caso di furto occorre la denuncia presentata agli organi di polizia;
  • in caso di deterioramento l’elettore deve presentare anche il documento deteriorato che verrà annullato e sostituito con una nuova tessera;
  • in caso di esaurimento degli spazi per la certificazione del voto l’elettore deve presentarsi con la tessera esaurita.

La tessera può essere ritirata dall’intestatario oppure tramite altra persona, purché munita di delega e di fotocopia del documento di riconoscimento del delegante.

 

Variazioni sulle tessere elettorali

In caso di variazioni sull’indirizzo dell’elettore che comporti la variazione della sede di voto il Comune invia all’indirizzo di residenza, tramite raccomandata A/R, un’etichetta adesiva (tagliando di convalida) di aggiornamento da apporre sulla tessera già in possesso dell’elettore stesso.

 

Nuovi iscritti nelle liste elettorali

Ai cittadini che vengono iscritti nelle liste elettorali (con la prima revisione dinamica utile a norma di legge) a seguito di cambiamento di residenza (da un Comune all’altro), sarà recapitata la tessera elettorale dal messo notificatore presso l’indirizzo di residenza dell’elettore che dovrà restituire la vecchia tessera elettorale rilasciata dal precedente Comune di residenza

Ai cittadini che vengono iscritti nelle liste elettorali a seguito di compimento del 18° anno di età (con la prima revisione semestrale utile a norma di legge), la tessera elettorale sarà consegnata la tessera elettorale dal messo notificatore presso l’indirizzo di residenza dell’elettore.

In caso di assenza prolungata il Messo Notificatore lascia un avviso e la tessera viene custodita nell’Ufficio Messi Notificatori/Protocollo e riconsegnata all’Ufficio elettorale in prossimità delle consultazioni elettorali.

Il rilascio del duplicato avviene in tempi brevi. Il servizio è gratuito, poiché la tessera elettorale è rilasciata in esenzione totale da bolli e diritti.

 Si precisa che la tessera elettorale non può essere sostituita con l’autocertificazione.

Documenti allegati:  Modulo richiesta duplicato della tessera elettorale

                                       Modulo delega al ritiro della tessera elettorale

 

ISCRIZIONE NELL’ALBO DEI PRESIDENTI DI SEGGIO

L’Albo dei Presidenti di Seggio è un elenco di persone idonee a svolgere questo incarico in occasione di consultazione elettorale.

Requisiti per l’inclusione nell’Albo dei Presidenti di Seggio

  • Iscrizione nelle liste elettorali del Comune
  • Possesso di titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

Non possono essere iscritti nell’Albo:

  • coloro che, alla data delle elezioni, abbiano superato il settantesimo anno di età;
  • i dipendenti del Ministero dell’Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti;
  • gli appartenenti alle Forze Armate in servizio;
  • i Segretari comunali e i dipendenti dei Comuni addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici Elettorali Comunali;
  • i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

I cittadini in possesso dei requisiti necessari possono presentare domanda scritta al Sindaco, in carta libera, predisposta su apposito modulo da ritirare all’Ufficio Elettorale comunale e da consegnare all’Ufficio Protocollo personalmente o tramite terze persone o a mezzo posta, allegando fotocopia del documento di riconoscimento.

La domanda per essere inserito nell’Albo può essere presentata dal 1° gennaio al 31 ottobre di ogni anno.

I cittadini sono informati tramite affissione di apposito manifesto all’Albo Pretorio on-line.

Coloro che sono già iscritti nell’Albo NON devono rinnovare la domanda.

Le cancellazioni avvengono d’ufficio, per perdita dei requisiti, ovvero su richiesta degli interessati. La domanda di cancellazione deve essere presentata entro il 30 novembre dell’anno in corso.

L’Albo dei Presidenti di Ufficio Elettorale di Sezione è tenuto dalla Corte d’Appello territorialmente competente.

La Corte d’Appello competente procede quindi nel successivo mese di febbraio all’iscrizione dei richiedenti che risultano essere in possesso dei requisiti ed all’aggiornamento dell’Albo.

Nomina dei Presidenti in occasione delle consultazioni elettorali:

La Corte d’Appello nomina i Presidenti di Ufficio Elettorale di Sezione. I provvedimenti di nomina sono trasmessi dalla Corte d’Appello al Comune affinché provveda alla notifica all’interessato, in caso di impedimento vengono sostituiti.

Segretari di Ufficio Elettorale di Sezione:

Sono scelti dai Presidenti di Ufficio Elettorale di Sezione tra le persone iscritte nelle liste elettorali del Comune, per le quali non esistano cause di esclusione e che siano in possesso almeno del titolo di studio di diploma di istruzione secondaria di secondo grado (art. 2, legge 21 marzo 1990, n. 53).

Documenti allegati:  Modulo richiesta d’iscrizione all’Albo dei Presidenti di Seggio elettorale

 

ISCRIZIONE NELL’ALBO DEGLI SCRUTATORI DI SEGGIO

L’Albo degli Scrutatori di Ufficio Elettorale di Sezione è tenuto dall’Ufficio Elettorale del Comune.

Requisiti per l’inclusione nell’Albo degli Scrutatori di Seggio

  • Iscrizione nelle liste elettorali del Comune
  • Assolvimento degli obblighi scolastici.

Non possono essere iscritti nell’Albo:

  • i dipendenti del Ministero dell’Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti;
  • gli appartenenti alle Forze Armate in servizio né svolgere, presso le A.S.L., le funzioni già attribuite al medico provinciale, all’ufficiale sanitario o al medico condotto;
  • i Segretari comunali e i dipendenti dei Comuni addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici Elettorali Comunali;
  • i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

I cittadini in possesso dei requisiti necessari possono presentare domanda scritta al Sindaco, in carta libera, predisposta su apposito modulo da ritirare all’Ufficio Elettorale comunale e da consegnare all’Ufficio Protocollo personalmente o tramite terze persone o a mezzo posta, allegando fotocopia del documento di riconoscimento.

Il termine per la presentazione della richiesta di iscrizione è il 30 novembre di ogni anno e ne viene dato pubblico avviso tramite affissione di apposito manifesto all’Albo Pretorio on-line recante le modalità d’iscrizione.

Coloro che sono già iscritti nell’Albo NON devono rinnovare la domanda.

Le cancellazioni avvengono d’ufficio, per perdita dei requisiti, ovvero su richiesta degli interessati. La domanda di cancellazione deve essere presentata entro il 31 dicembre dell’anno in corso.

La Commissione Elettorale Comunale procede quindi nel successivo mese di gennaio all’iscrizione dei richiedenti che risultano essere in possesso dei requisiti ed all’aggiornamento dell’Albo.

Nomina degli Scrutatori  in occasione delle consultazioni elettorali:

  • La Commissione Elettorale Comunale procede alla nomina degli scrutatori da assegnare ai seggi; nella stessa riunione forma una graduatoria di nominativi, sempre compresi nell’albo, per le sostituzioni necessarie.
  • Dette nomine sono effettuate in pubblica adunanza, tra il 20° ed il 25° giorno antecedente ogni consultazione ed i cittadini sono avvisati tramite apposito manifesto affisso all’Albo Pretorio on-line del Comune. La notifica delle nomine è effettuata a cura del Comune. L’eventuale grave impedimento deve essere comunicato al Servizio Elettorale entro 48 ore dalla notifica della nomina. La persona impedita è sostituita da persona compresa nell’elenco delle riserve, secondo l’ordine della graduatoria.

Documenti allegati:  Modulo richiesta d’iscrizione nell’Albo degli Scrutatori

                                                                         Modulo d’impedimento all’incarico

                                                                         Modulo di richiesta di cancellazione dall’Albo degli Scrutatori

 

ISCRIZIONE NELL’ALBO DEI GIUDICI POPOLARI

Gli Albi dei Giudici Popolari sono elenchi di persone idonee a svolgere funzioni di giudizio presso la Corte d’Assise di primo e di secondo grado: per essere inclusi i cittadini, iscritti nelle liste elettorali del Comune, possono presentare domanda se in possesso dei sottoelencati requisiti richiesti dalla legge.

La domanda per l’iscrizione nell’Albo dei Giudici Popolari può essere presentata dal 1° maggio al 31 luglio di qualsiasi anno dispari. La domanda in carta semplice, indirizzata al Sindaco va presentata all’Ufficio Elettorale. Se la domanda viene presentata da terzi o inviata a mezzo posta o via e-mail, occorre allegare fotocopia del documento di riconoscimento.

Normativa di riferimento

Legge 10 aprile 1951, n. 287

 

Requisiti per l’inclusione negli Albi dei Giudici Popolari:

  • Residenza nel territorio del Comune
  • Cittadinanza italiana
  • Godimento dei diritti civili e politici
  • Buona condotta morale
  • Età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni
  • Diploma di scuola media inferiore per l’iscrizione di Giudici Popolari per le Corti d’Assise;
  • Diploma di scuola media superiore per l’iscrizione di Giudici Popolari per le Corti d’Assise d’Appello.

Sono esclusi dallo svolgimento di questa funzione per incompatibilità:

  • Magistrati ed, in generale, funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti al’ordine giudiziario
  • Gli appartenenti in servizio alle Forze Armate e a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendente dallo Stato purché in attività di servizio;
  • ministri di qualsiasi culto e religiosi di ogni ordine o congregazione

A prescindere dalla presentazione o meno di richieste di iscrizione all’Albo, l’Ufficio Elettorale procede ogni due anni ad aggiornarlo cancellando tutti i soggetti che non hanno più diritto ad essere iscritti (per morte, raggiunti limiti d’età/emigrazione o provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria) ed iscrivendo, previa verifica dei requisiti sopra descritti, tutti i cittadini residenti nel Comune che nel corso del biennio in cui avrà validità l’Albo stesso avranno compiuto il 30° ano di età e i cittadini immigrati nel biennio che abbiano un’età compresa tra i 30 e i 65 anni.

N.B.: L’ufficio di Giudice Popolare è obbligatorio per legge.

 Documenti allegati:  Modulo richiesta d’iscrizione all’Albo dei Giudici Popolari

 

ISCRIZIONE NELLE LISTE ELETTORALI AGGIUNTE PER I CITTADINI DELL’UNIONE EUROPEA

I cittadini maggiorenni di uno Stato membro dell’Unione Europea, residenti a Cogoleto e che godono dei diritti civili e politici nel paese d’origine, possono esercitare il diritto di voto per:

  • Elezioni per il rinnovo degli organi del Comune in cui sono residenti (D. Lgs. 12/04/1996, n. 197 e s.m.i.)
  • Elezioni del Parlamento Europeo per i rappresentanti italiani (D.L. 24/06/94, n. 408 convertito in legge con modificazioni dall’art. 1 della Legge 03/08/1994, n. 483 e s.m.i.)

Per essere iscritti occorre presentare apposita domanda in carta libera all’Ufficio Elettorale in qualsiasi periodo dell’anno.

In caso di consultazioni elettorali la domanda va presentata entro:

  • il 90° giorno antecedente la data delle elezioni per le Elezioni del Parlamento Europeo;
  • il 40° giorno antecedente la data delle elezioni per le Elezioni Comunali.

I cittadini inclusi nell’apposita lista aggiunta, vi restano iscritti fino a quando non chiedono di essere cancellati o fino a quando non sono cancellati d’ufficio.

L’iscrizione nelle liste aggiunte U.E. comporta il rilascio della tessera elettorale che verrà consegnata con le medesime modalità previste per i cittadini italiani.

Documenti allegati:  Modulo richiesta d’iscrizione nella lista aggiunta comunitari per Parlamento Europeo

                                      Modulo richiesta d’iscrizione nella lista aggiunta comunitari per Elezioni Comunali

 

 

N.B.: I cittadini stranieri che appartengono ad uno Stato extra-U.E., essendo esclusi dall’esercizio del diritto di voto per le elezioni italiane, non possono chiedere il rilascio della tessera elettorale.