Stato civile


L'ufficio conserva gli atti dello Stato Civile relativi a nascita, matrimonio, morte e cittadinanza dall'anno 1866 Lo stato civile ha lo scopo di acclarare la condizione di ogni cittadino (status) rispetto agli stati attraverso i quali egli passa durante la vita: nascita, matrimonio, morte. Le fonti normative sono costituite dagli articoli dal 449 al 455 del codice civile, dal D.P.R. 396/2000, dagli articoli rimasti in vigore del r.d. n° 1238 del 1939. Oltre a queste vi sono leggi specifiche sulla cittadinanza, sulle adozioni, sui rapporti di filiazione, sul matrimonio, sulla polizia mortuaria.

L'Ufficio Stato Civile certifica eventi i cui atti sono iscritti o trascritti nei registri di questo comune

 

Riconoscimenti di nascituro

Può essere effettuato prima della nascita per i figli naturali. Chi intende riconoscere un figlio naturale, prima della nascita, davanti all'ufficiale dello stato civile deve dimostrare che nulla osta al riconoscimento ai sensi di legge. Occorre la presenza di entrambi i genitori e quale documentazione occorre presentare il certificato medico attestante i mesi di gravidanza ed i propri documenti d’identità personale in corso di validità. Con il riconoscimento di nascituro la dichiarazione di nascita può essere resa da un solo genitore in quanto la paternità e maternità sono già riconosciute al momento della nascita. Per i cittadini stranieri è necessaria la dichiarazione di capacità al riconoscimento rilasciata dall'Autorità Diplomatica del paese di appartenenza. La firma del Console o altra autorità competente dovrà essere legalizzata dalla Prefettura italiana.

Dichiarazioni di nascita, entro i 10 giorni successivi all'evento, per figli di persone residenti nel comune

Per i genitori coniugati la dichiarazione di nascita può essere resa da uno dei genitori, per i genitori non coniugati la dichiarazione di nascita deve essere resa da entrambi i genitori o deve essere presentata copia dell'atto di riconoscimento di nascituro. La dichiarazione di nascita può essere resa anche presso l'ufficio di Stato Civile del comune nel cui territorio è avvenuta la nascita o, entro tre giorni dalla nascita, presso la Direzione Sanitaria dell'ospedale o della casa di cura in cui è avvenuta la nascita .

Quale documentazione occorre presentare:

 

Moduli:

  • Istanza per la richiesta di trascrizione di atto di nascita di cittadino italiano nato all'estero
  • Istanza per la richiesta di trascrizione di atto di nascita a seguito del decreto di conferimento della cittadinanza Italiana
  • Affissione all'Albo Decreto
  • Indicazione del nome da indicare nelle certificazioni
  • Istanza trascrizione atti di nascita

 

Dichiarazioni di morte

Si deve presentare la dichiarazione all'ufficio di Stato Civile del comune ove è avvenuto il decesso, entro 24 ore dall'evento. I decessi devono essere dichiarati all'ufficio di Stato Civile del comune dove sono avvenuti presentando il certificato medico attestante il decesso e la scheda ISTAT entrambi rilasciati dal medico che ha constatato la morte. Nei giorni festivi per le dichiarazioni ed adempimenti è funzionante il servizio di reperibilità al numero 3470177079 dalle ore 8,00 alle ore 12,00. Contestualmente alla dichiarazione di decesso è possibile chiedere il rilascio della concessione cimiteriale.

 

Concessioni cimiteriali

Le concessioni cimiteriali sono regolamentate dal vigente “Regolamento dei Servizi Cimiteriali e di Polizia Mortuaria” che determina i tipi di sepolture, i diritti alla sepoltura nei cimiteri del comune, le concessioni delle sepolture. Apposita Delibera di Giunta  determina i costi dei servizi e concessioni cimiteriali.

 

Cimiteri Comunali

 Dal giorno 1° maggio al 13 settembre i Cimiteri Comunali rimangono aperti al pubblico con orario continuato dalle ore 7:00 alle ore 19:00. Dal giorno 14 settembre al 30 aprile rimangono aperti al pubblico dalle ore 8,00 alle ore 17:00.

Giorno di chiusura settimanale Lunedì ad esclusione dei giorni festivi.

Il sabato e domenica dalle 8 alle 12 è attivo il servizio  di reperibilità (3470177079)

Richiesta di pubblicazioni di matrimonio

La richiesta di pubblicazioni di matrimonio può essere fatta all'ufficio di Stato Civile del comune di residenza di uno degli sposi; Le richieste di pubblicazioni relative ai matrimoni concordatari o religiosi in genere devono essere accompagnate dalla richiesta del parroco o del ministro di culto che celebrerà il matrimonio; La richiesta di pubblicazioni deve essere fatta congiuntamente dai nubendi che devono essere muniti di carta d'identità (dalla quale si desumono dati di stato civile). L'acquisizione dei documenti occorrenti viene effettuata direttamente dall'ufficio nel contesto del procedimento, al termine del quale viene rilasciato il certificato di eseguita pubblicazione. Dovendosi eseguire le pubblicazioni nei comuni di residenza dei nubendi il comune ricevente la richiesta provvederà a sua volta ad inoltrare la richiesta all’eventuale altro comune di residenza di uno dei nubendi. Le pubblicazioni di matrimonio sono soggette all’imposta di bollo pertanto occorre che i nubendi si muniscano di una o due marche da bollo di € 16,00 a secondo che siano entrambi residenti nello stesso comune od in comuni diversi.

 

 

Matrimonio civile

Al momento della richiesta della pubblicazione di matrimonio gli sposi, dei quali almeno uno residente nel comune, possono fissare la data e l'ora di celebrazione. I matrimoni civili di persone residenti in Cogoleto possono essere celebrati anche in altri comuni, su delega dell'ufficiale di Stato Civile, previa domanda dei nubendi. Il certificato di eseguita pubblicazione viene trattenuto nell'ufficio di Stato Civile, qualora il comune di matrimonio coincida con quello delle pubblicazioni. Al contrario, l' Ufficiale dello Stato Civile rilascia apposita delega affinché il matrimonio sia celebrato nel Comune indicato dagli sposi. La celebrazione del matrimonio è soggetta al versamento di un rimborso spese.

 

 

Matrimoni religiosi

Oltre al procedimento delle pubblicazioni di matrimonio che deve iniziare con una richiesta di pubblicazione formulata dal Parroco o dal Ministro di Culto si rammenta agli sposi che matrimonio religioso, quando trascritto nei registri dello stato civile, acquista effetti civili, pertanto, gli sposi devono esprimere al ministro di culto il regime dei beni prescelto. Il ministro di culto trasmette, su richiesta degli sposi, copia dell’atto di matrimonio all’ufficio di stato civile del comune ove è stato celebrato il matrimonio stesso.

 

 

Divorzi e riconciliazioni

Il tribunale trasmette copia della sentenza di divorzio all’ufficio dello stato civile del comune ove è avvenuto il matrimonio, l’ufficio provvede all’annotazione del divorzio sull’atto di matrimonio, a darne comunicazione all’ufficio anagrafe di residenza degli interessati, ad effettuare o chiedere l’annotazione del divorzio sull’atto di nascita.

Moduli:  Trascrizione sentenza di divorzio

Separazione consensuale richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi all’Ufficiale di Stato Civile (ex art. 12 del D.L. 132/2014 convertito con Legge 10 novembre 2014, n. 162).

Scarica modalità

Modello richiesta separazione o divorzio art 12 Legge 162 2014: Docx  Pdf

 

I coniugi legalmente separati che si siano riconciliati possono dichiarare congiuntamente questa loro volontà all'Ufficiale di Stato Civile senza che sia necessario l’intervento del giudice.

La richiesta di rendere la dichiarazione di riconciliazione deve essere fatta nel Comune dove è avvenuto il matrimonio o in quello di residenza al momento del matrimonio (nei cui registri esiste la trascrizione dell’atto stesso (art. 12, comma 8, del D.P.R. 396/2000).

E’ necessario richiedere un appuntamento inviando il modulo allegato per mail o PEC debitamente e correttamente compilato con applicata una marca da bollo da Euro 16,00.

I coniugi, per far cessare gli effetti della separazione, devono compilare e sottoscrivere, sotto la loro responsabilità, la dichiarazione di riconciliazione con i propri dati personali e quelli relativi al matrimonio ed alla separazione.

I coniugi devono risultare separati a seguito di separazione pronunciata dal Tribunale competente oppure di accordo di negoziazione assistita resa innanzi ad un avvocato oppure all’Ufficiale di Stato Civile. La separazione deve risultare annotata sull’atto di matrimonio.

Coloro che hanno un atto di separazione giudiziario o una sentenza di omologa antecedente al 2002 devono produrre all’ufficio una copia conforme all’originale del provvedimento. Infatti solo negli anni successivi al 2002 il Tribunale ha iniziato ad inviare allo stato civili gli atti di separazione per l’annotazione sui registri in modo sistematico.

Il tutto va presentato personalmente da uno dei coniugi all’Ufficio di Stato Civile o può essere fatto pervenire anche via e-mail o PEC allo stesso, allegando i documenti di identità.

L’ufficiale di Stato Civile verifica i dati anagrafici dei coniugi mediante acquisizione d’ufficio degli atti necessari nei Comuni italiani interessati, dopo di che fissa l’appuntamento per la dichiarazione di riconciliazione, che deve essere sottoscritta contestualmente dai due coniugi i quali, pertanto, dovranno presentarsi insieme all’appuntamento, muniti ciascuno del proprio documento d’identità.

L’annotazione sull’atto di matrimonio della riconciliazione viene curata d’ufficio. La data di decorrenza della riconciliazione è quella dell’atto di riconciliazione reso davanti all’Ufficiale dello Stato Civile. La pubblicità ai terzi decorre dall’annotazione sull’atto di matrimonio.

Scarica Modulo 

COSTI: Nessuno a parte la marca da bollo sulla richiesta

NORMATIVA: Art. 157 del Codice Civile, D.P.R. 03/11/2000 – art. 63 (capo IV), D.P.R. 445/2000, Decreto Legge n. 132/2014 convertito in Legge 162/2014

 

Cittadinanza 

L'ufficio Stato Civile provvede agli adempimenti relativi all'acquisto, riacquisto, perdita della cittadinanza italiana. Presso l’Ufficio si può ritirare la modulistica per la richiesta di cittadinanza e l’’elenco dei documenti necessari nonché gli indirizzi di riferimento per avviare il procedimento. L’ufficio è il tramite per gli adempimenti necessari alla definizione della concessione di cittadinanza dei cittadini stranieri residenti nel territorio del comune.

La cittadinanza può essere richiesta anche dagli stranieri che risiedono in Italia da almeno dieci anni e sono in possesso di determinati requisiti. In particolare il richiedente deve dimostrare di avere redditi sufficienti al sostentamento, di non avere precedenti penali, di non essere in possesso di motivi ostativi per la sicurezza della Repubblica.

Chi può fare la richiesta :

  • Lo straniero non comunitario che risiede legalmente da almeno 10 anni nel territorio italiano;
  • Il cittadino di uno Stato membro della Comunità Europea se risiede legalmente da almeno quattro anni nel territorio italiano;
  • L'apolide e il rifugiato politico che risiede legalmente da almeno 5 anni nel territorio italiano;
  • Lo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, o che è nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno 3 anni;
  • Lo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede legalmente nel territorio italiano da almeno 5 anni successivamente all'adozione;
  • Lo straniero che ha prestato servizio, anche all'estero, per almeno 5 anni alle dipendenze dello Stato Italiano;
  • Il figlio maggiorenne di cittadino straniero divenuto italiano può chiedere la cittadinanza italiana dopo cinque anni di residenza effettiva e continuata dalla data del giuramento del genitore

Lo straniero può presentare la domanda di concessione della cittadinanza italiana esclusivamente ON LINE, registrandosi al portale del Ministero dell'Interno al seguente link: https://cittadinanza.dlci.interno.it 

 

Convivenze di Fatto

La legge 20 maggio 2016 n. 76, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 21 maggio 2016, introduce nel nostro ordinamento l’istituto dell’unione civile tra persone dello stesso sesso quale specifica formazione sociale ai sensi degli articoli 2 e 3 della Costituzione e disciplina le convivenze di fatto. La nuona legge, in vigore dal 5 giugno 2016, introduce due istituti completamente diversi per le coppie omosessuali e per le coppie etero.Per le prime arrivano le unioni civili, per le quali ci sono una serie di diritti e doveri, che le avvicinano al matrimonio, tra cui la reversibilità della pensione ma non le adozioni; per le seconde nascono le convivenze, per le quali gli obblighi reciproci sono minori e mancano i principali diritti, come la reversibilità.

La dichiarazione per la costituzione di una convivenza di fatto può essere effettuata da due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale che siano: residenti nel  Comune di Cogoleto, coabitanti allo stesso indirizzo e iscritte nel medesimo stato di famiglia;

  •  non vincolate tra loro da rapporti di parentela, affinità o adozione;
  •  non unite, tra loro o con terzi, da  matrimonio o da unione civile.

Come dichiarare una Convivenza di fatto

Gli interessati che intendono registrare la loro convivenza di fatto e sono già iscritti all'anagrafe come residenti del Comune di Cogoleto allo stesso indirizzo, possono presentare l'apposita dichiarazione, sottoscritta da entrambi,  direttamente allo sportello anagrafico di Via Rati, n. 66, muniti di un documento di identità.

Per coloro che intendano trasferirsi da altro Comune, o, se già residenti a Cogoleto, trasferirsi ad altro indirizzo, dovranno far pervenire la dichiarazione di costituzione della convivenza di fatto, unitamente alla richiesta di iscrizione anagrafica di cambio di indirizzo secondo le  modalità già previste per tali procedure.

Come dichiarare la cessazione di  una Convivenza di fatto

La convivenza di fatto può estinguersi per:
a) matrimonio/unione civile tra i conviventi o con altre persone;
b) decesso di un convivente;
c) cessazione della coabitazione (dichiarata dalle parti o accertata d'ufficio);
d) cessazione del legame affettivo a seguito di dichiarazione di uno o di entrambi i conviventi

La  cessazione della convivenza di fatto può essere  comunicata, da uno  o entrambi i  conviventi,  presentando apposita dichiarazione  direttamente allo sportello anagrafico,  muniti di un documento di identità.

Certificazione

L'anagrafe rilascia certificazione anagrafica relativa alla convivenza di fatto che può essere richiesta nel rispetto della normativa sull'imposta di bollo.

Contratto di convivenza: disciplina dei rapporti patrimoniali

I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza.
Il contratto, le sue modifiche e la sua risoluzione sono redatti in forma scritta, a pena di nullità con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico.

Ai fini dell'opponibilità ai terzi, il professionista, entro i successivi dieci giorni dalla stipula, provvede alla trasmissione della copia del contratto al Comune di residenza dei conviventi.
Il documento, riprodotto tramite scanner e accompagnato da una dichiarazione che attesti che tale copia è conforme all'originale cartaceo (usare formato pdf firmato digitalmente), dovrà essere inviato al Comune di Cogoleto a mezzo PEC all' indirizzo: protocollo@pec.comune.cogoleto.ge.it

 

Unioni Civili

Costituzione di un'Unione Civile, davanti al Sindaco o suo delegato, presso la sede del Municipio in Via Rati n. 66. La legge 20 maggio 2016 n. 76, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 21 maggio 2016, introduce nel nostro ordinamento l’istituto dell’unione civile tra persone dello stesso sesso quale specifica formazione sociale ai sensi degli articoli 2 e 3 della Costituzione e disciplina le convivenze di fatto. La nuona legge, in vigore dal 5 giugno 2016, introduce due istituti completamente diversi per le coppie omosessuali e per le coppie etero.Per le prime arrivano le unioni civili, per le quali ci sono una serie di diritti e doveri, che le avvicinano al matrimonio, tra cui la reversibilità della pensione ma non le adozioni; per le seconde nascono le convivenze, per le quali gli obblighi reciproci sono minori e mancano i principali diritti, come la reversibilità.

Chi può costituire un'Unione Civile

Due persone dello stesso sesso maggiorenni che non si trovano nelle condizioni ostative previste dalla legge:

  • non essere  sposati o parti di altra Unione Civile
  • non essere interdetti  per infermità di mente (art.85 c.c.)
  • non devono sussistere tra le parti  rapporti di parentela, di affinità, di adozione e di affiliazione (art. 87 c.c.)
  • nessuna delle parti deve aver conseguito  una  condanna definitiva  per omicidio consumato o tentato sul  coniuge o sulla  parte dell'Unione civile dell'altra (art. 88 c.c. )

Come si richiede la costituzione dell'Unione Civile 

La richiesta viene fatta recandosi direttamente all’Ufficio di Stato Civile comunale o inviandola all’indirizzo PEC del Comune: protocollo@pec.comune.cogoleto.ge.it.

Oltre al modulo compilato devono essere allegate le copie dei documenti d'identità delle parti, dei due testimoni e dell'interprete qualora previsto. La richiesta può essere consegnata anche da persona diversa dagli interessati senza necessità di delega.
L'ufficio di Stato Civile, dopo aver ricevuto la richiesta, procede alla verifica dei requisiti e comunica alle parti la conferma o il rigetto dell'appuntamento tramite e-mail.
 

Cittadini stranieri
Il cittadino straniero che vuole  costituire un'Unione Civile in Italia deve consegnare anche una dichiarazione dell'autorità competente del proprio Paese,  dalla quale risulti che in base alla normativa di quel paese non vi sono impedimenti all'Unione Civile.
Le disposizioni transitorie della legge  n° 76/2016 non danno specifiche indicazioni sul contenuto e sull'autorità competente all'emissione di tale dichiarazione.  Ai sensi degli artt. 21 e 22   del D.P.R. 396/2000, i documenti emessi all'estero devono essere tradotti e legalizzati.n caso di infermità o impedimento, comprovato tramite certificato medico o altra idonea certificazione, la dichiarazione può essere resa anche fuori dalla casa comunale. Una procedura d'urgenza è garantita in caso di imminente pericolo di vita.

Dichiarazione congiunta per la costituzione davanti al Sindaco o suo delegato

Nel giorno e nell'ora fissata le parti devono presentarsi puntuali.

Contestualmente alla sottoscrizione della dichiarazione di formare un'Unione Civile le parti  possono:
1) Scegliere il regime patrimoniale così come previsto dal Codice Civile.
Nel caso la coppia non esprima la volontà di scegliere il regime patrimoniale della separazione dei beni, per legge opera il regime della comunione. Gli stranieri possono scegliere l'applicazione della legge di uno Stato estero per la regolamentazione del regime patrimoniale dei beni ( art.30 legge 218/2005).
2) Scegliere un cognome comune ( art.1 comma 10 legge 76/2016).
La legge prevede che le parti possano scegliere un cognome comune scegliendolo tra i loro due cognomi oppure mantenere quello proprio. Se si sceglie per un cognome comune è possibile anteporre o posporre al cognome comune scelto  il proprio cognome se diverso.  
 

Normativa di riferimento
La legge n° 76 del 2016 ha dettato le prime disposizioni sul nuovo istituto delle Unioni Civili.
E' di recentissima emissione un decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri  che fornisce  le prime indicazioni agli Ufficiali dello Stato Civile per istituire il Registro delle Unioni civili sul quale raccogliere le dichiarazioni dei cittadini che intendono costituirne una. Sono poche indicazioni utili per una fase transitoria che finirà con la più puntuale regolamentazione che è affidata  dalla  legge n° 76 / 2016 all'emanazione di due futuri  decreti legislativi.

 

L'Ufficio Stato Civile certifica

Eventi i cui atti sono iscritti o trascritti nei registri di questo comune. Si hanno gli atti:

  • Iscritti quando l'evento è avvenuto nel nostro comune;
  • Trascritti quando l'evento è avvenuto in altro comune ma relativo a cittadini residenti nel nostro comune in quel momento.
  • Gli estratti per riassunto si rilasciano solamente per gli atti iscritti, e non trascritti, ad eccezione degli atti di morte.

DICHIARAZIONE ART. 36 D.P.R. 396/2000

Ricerche storiche nei registri di Stato Civile

Per le richerche storiche rivolgersi all'Ufficio di Stato Civile. I Registi di Stato Civile  sono conservati a partire dall'anno 1866. I dati riguardanti gli anni precedenti possono essere ricercati nell'archivio Parrocchiale, presso la Parrocchia di Cogoleto (Chiesa di Santa Maria Maggiore).

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